Il 2023 si è concluso con un evento di notevole importanza per Sapi Med e tutte le imprese operanti nel settore dei dispositivi medici. Dopo un periodo di oltre un anno di strenua opposizione, culminato con una serie di ordinanze pronunciate nell’ambito di specifici procedimenti “pilota” e pubblicate in data 24 novembre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha adottato una decisione di rilevanza storica in merito al tema del payback. Il TAR ha posto in modo categorico la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 9-ter del decreto legislativo 19 giugno 2015, n. 78, definendolo in contrasto con gli articoli 3, 23, 41 e 117 della Costituzione e ordinando la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, la quale sarà chiamata a esprimersi sul merito della questione.
Il contenuto affrontato dal TAR
Nelle varie ordinanze emesse, il TAR mette in luce aspetti fondamentali che accolgono pienamente le critiche che da tempo stiamo sollevando insieme a tutte le aziende operanti nel settore e ai rappresentanti di categoria. Il Tribunale enfatizza come quello del payback sia un “sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l’attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell’offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell’offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno”.
Il Tribunale parte dal presupposto che, nonostante l’esistenza di un tetto di spesa regionale predefinito, stabilito in base a criteri indicati dal legislatore, le Regioni hanno la facoltà di acquisire dispositivi medici superando tale limite. Il fabbisogno di tali dispositivi è unilateralmente determinato dagli Enti del SSR, i quali indicono gare d’appalto con base d’asta al ribasso e volumi prestabiliti. Le aziende fornitrici di dispositivi medici partecipano a tali procedure concorrenziali presentando le proprie offerte in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso. Tuttavia, come sottolineato dal TAR, è importante evidenziare il fatto che tali aziende non sono coinvolte nella fissazione del suddetto tetto di spesa e sono mantenute all’oscuro di eventuali superamenti di tale limite da parte delle Regioni.
Mediante l’implementazione del meccanismo di payback, le imprese fornitrici si trovano obbligate a coprire proporzionalmente lo scostamento dal tetto di spesa regionale, precedentemente fissato per l’acquisto di dispositivi medici, anche a distanza di anni. Tale procedura comporta un progressivo erodere degli utili, senza garantire la preservazione di un margine di utile ragionevole, e persino senza coprire integralmente i costi. Ciò è dovuto al fatto che la normativa, per stabilire l’entità del rimborso, fa riferimento al fatturato anziché al margine di utile.
Tra gli argomenti sottolineati dal TAR, è degno di nota il fatto che il legislatore ha stabilito il limite di spesa annuale regionale per l’acquisizione di dispositivi medici nei periodi 2015, 2016, 2017 e 2018 solamente attraverso il D.M. datato 6 luglio 2022. Pertanto, tale fissazione è avvenuta quando il periodo di riferimento era già integralmente trascorso.
La battaglia non è ancora finita
Il rinvio alla Corte Costituzionale non sancisce ancora la fine del payback ma segna un punto importante che mette in luce tutti gli aspetti di incostituzionalità della norma. Auspichiamo che la Corte Costituzionale si pronunci contro questa legge ingiusta e segni la definitiva cancellazione del payback.
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